Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
Art. 4
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Inserimento dell’articolo 13 quater nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
Art. 13 quater Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
e procedure di VIA statali
1. Nei casi in cui un progetto proposto sia soggetto alle procedure di VIA di competenza statale ai sensi della
parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 , e di AUE di competenza regionale, il proponente dichiara alla Regione, nella istanza indirizzata alla struttura AUE, di aver già presentato al competente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la relativa istanza per le valutazioni di cui al sopracitato titolo III.

2. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 19 e 25
del d.lgs. 152/2006 .

3. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 25
del d.lgs. 152/2006 .

4. Qualora la verifica di cui all’
articolo 19 del d.lgs. 152/2006 si concluda disponendo l’esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto la specificazione delle condizioni ambientali che comportano l’adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all’
articolo 19 del d.lgs.152/2006 si concluda con l’assoggettamento a VIA dell’intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell’
articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 .



5. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell’effettivo avvenuto adeguamento da parte dei soggetti competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di autorizzazione unica.
6. Per il rilascio dell’AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.