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Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44

Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024

Art. 3
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 13 ter Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
e procedure di VIA regionali
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 soggetto ad autorizzazione unica energetica – di seguito “AUE” – e alle procedure di VIA ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione unica, di seguito denominata come “struttura AUE”.
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’articolo 19 o dell’Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 48 o dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. La struttura AUE verifica la completezza della documentazione avvalendosi della struttura operativa VIA di cui all’articolo 47 della l.r. 10/2010 per gli aspetti di competenza.
4. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 48 e 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
5. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall’articolo 48 e dall’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
6. Qualora la verifica di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 si concluda disponendo l’esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione
o, laddove il proponente abbia richiesto condizioni ambientali che comportano l’adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 si concluda con l’assoggettamento a VIA dell’intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell’articolo 73 quinquies, comma 1, della l.r. 10/2010 , con le caratteristiche e le modalità ivi previste.
7. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell’effettivo avvenuto adeguamento da parte delle strutture regionali competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di AUE.
8. Per il rilascio dell’AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.