Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
Art. 1
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le parole: “
Fermo restando quanto disposto agli
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fermo restando quanto disposto dalla normativa statale di riferimento e dagli
” e, dopo le parole: “
fonti rinnovabili
” sono inserite le seguenti: “
, compresi gli impianti di produzione di biometano,
”.2. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata
la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’
articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
4 bis. Trascorsi i quindici giorni di cui al comma 4 senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
”.4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
4 ter. In caso di dichiarata improcedibilità, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare documentazione a completamento della istanza entro trenta giorni dalla comunicazione di improcedibilità. Trascorso tale termine senza il suo completamento, l’istanza è archiviata. Qualora l’istanza sia completata nei termini, il relativo procedimento è avviato alla data del suo completamento.
”.5. I commi 7 e 8 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 sono abrogati.
6. Al comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dai commi 4 e 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
dai commi 4 ter e 6, dagli articoli 13 ter e 13 quater
” e le parole: “
a novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
a quello indicato dall’
articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.