Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
Vista la

Visto il

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Visto il

Visto il


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell’

Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Considerato quanto segue:
1. L’



2. L’



3. In forza di quanto disposto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, l’AUE, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;
4. Ai sensi della disciplina statale di riferimento, l’AUE costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e variante allo strumento urbanistico; mentre, nel caso delle valutazioni ambientali di cui alla



5. L’



6. Al fine di dare tempestiva applicazione alla modifica normativa introdotta dal




7. È altresì opportuno inserire tra gli impianti soggetti alla procedura per il rilascio dell'AUE anche il riferimento agli impianti di produzione di biometano che sono stati assimilati al regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall’


8. Per le procedure di VIA di cui alla

9. Al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento e, per tale via, assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, le strutture regionali competenti si raccordano ai fini del coordinamento degli adempimenti di valutazione ambientale e di AUE;
10. Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, è importante considerare che essa costituisce un “unicum” nel quadro normativo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, in considerazione del complesso intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale; di conseguenza, il rilascio dell’AUE per questa tipologia di impianti, da un lato, ha come presupposto l’acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, previo esperimento di una preliminare fase concorrenziale; dall’altro comporta che le inerenti procedure di valutazione ambientale riguardino, necessariamente, sia le opere funzionali alla derivazione, sia l’impianto che le connesse infrastrutture di rete;
11. A tale riguardo, le linee guida emanate mediante il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, “..al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica,” demandano alle regioni “..l’individuazione di opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al


12. Ferma restando la speciale disciplina di cui all’




13. Per quanto riguarda le fonti geotermiche, resta fermo quanto disposto dal

14. È necessario stabilire una disciplina transitoria prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell’istanza iniziale, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l’archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi della presente legge;
15. Al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali della disciplina statale di riferimento è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.