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Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44

Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 387/2003 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR “PNC”, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 aprile 2023, n. 41 ;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Considerato quanto segue:


1. L’Sito esternoarticolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 , modificato dal Sito esternod.l. 13/2023 , convertito dalla l. 41/2023, stabilisce che le valutazioni ambientali di cui alla Sito esternoparte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 , siano ricomprese in un procedimento unico, che si conclude con il rilascio dell’autorizzazione unica energetica (AUE), prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;


2. L’Sito esternoarticolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 stabilisce, altresì, che solo nei casi in cui gli interventi richiesti siano soggetti alle valutazioni ambientali di cui alla Sito esternoparte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 “…il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III Sito esternodella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , se occorrenti”;


3. In forza di quanto disposto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, l’AUE, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;


4. Ai sensi della disciplina statale di riferimento, l’AUE costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e variante allo strumento urbanistico; mentre, nel caso delle valutazioni ambientali di cui alla Sito esternoparte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 , ai sensi della modifica introdotta dal Sito esternod.l. 13/2023 , convertito dalla Sito esternol. 41/2023 , si stabilisce che il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale, provvedimenti che scaturiscono da “procedure di valutazione ambientale”;


5. L’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 387/2003 , novellato dal Sito esternod.l. 13/2023 convertito dalla Sito esternol. 41/2023 , non disciplina in dettaglio lo svolgimento del procedimento unico e, soprattutto, non precisa le modalità procedurali a cui si debba far riferimento per la valutazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;


6. Al fine di dare tempestiva applicazione alla modifica normativa introdotta dal Sito esternod.l. 13/2023 convertito dalla Sito esternol. 41/2023 , compreso quanto disposto in ordine al termine massimo di durata del procedimento di cui all’Sito esternoarticolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 , è necessario stabilire l’articolazione dell’iter procedurale per il rilascio dell’AUE, prendendo a riferimento, per l’espletamento della VIA regionale, la disciplina della VIA statale contenuta negli articoli 23, 24, 25 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , per il raccordo con il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica;


7. È altresì opportuno inserire tra gli impianti soggetti alla procedura per il rilascio dell'AUE anche il riferimento agli impianti di produzione di biometano che sono stati assimilati al regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall’Sito esternoarticolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 116 ;


8. Per le procedure di VIA di cui alla Sito esternoparte seconda, titolo III, del d.lgs.152/2006 , ai fini del raccordo con il procedimento di rilascio dell’AUE, è necessario prevedere la sospensione del procedimento stesso fino al completamento di dette procedure di valutazione ambientale;


9. Al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento e, per tale via, assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, le strutture regionali competenti si raccordano ai fini del coordinamento degli adempimenti di valutazione ambientale e di AUE;


10. Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, è importante considerare che essa costituisce un “unicum” nel quadro normativo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, in considerazione del complesso intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale; di conseguenza, il rilascio dell’AUE per questa tipologia di impianti, da un lato, ha come presupposto l’acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, previo esperimento di una preliminare fase concorrenziale; dall’altro comporta che le inerenti procedure di valutazione ambientale riguardino, necessariamente, sia le opere funzionali alla derivazione, sia l’impianto che le connesse infrastrutture di rete;


11. A tale riguardo, le linee guida emanate mediante il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, “..al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica,” demandano alle regioni “..l’individuazione di opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al Sito esternodecreto legislativo n. 22 del 2010 nonché per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ”;


12. Ferma restando la speciale disciplina di cui all’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 79/1999 per le grandi derivazioni idroelettriche, occorre operare un raccordo tra le diverse procedure che afferiscono a questa tipologia di impianti, prevedendo che la verifica di assoggettabilità alla VIA, sia delle opere di derivazione, sia dell’impianto che delle opere connesse, si svolga nell’ambito di un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE, mentre il successivo iter per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure di AUE e di VIA, seguano il procedimento coordinato disciplinato dalla presente legge in attuazione dell’Sito esternoarticolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 , come risulta a seguito delle modifiche introdotte dal Sito esternod.l. 13/2023 , convertito dalla Sito esternol. 41/2023 ;


13. Per quanto riguarda le fonti geotermiche, resta fermo quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 22/2010 ;


14. È necessario stabilire una disciplina transitoria prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell’istanza iniziale, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l’archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi della presente legge;


15. Al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali della disciplina statale di riferimento è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.