Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l’archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi degli articoli 13, 13 ter, 13 quater e 13 quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e dell’articolo 73 quinquies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

