Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42
Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 30 ottobre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario modificare la l.r. 16/2000 allo scopo di adeguarla al

2. A tale scopo si interviene sostituendo il riferimento esclusivo all’autodiagnostica con quello più generale di nuovi servizi erogati in farmacia;
3. In particolare si rende necessario integrare l’articolo 50 (Caratteristiche dei locali) della l.r. 16/2000 , prevedendo puntuali disposizioni sui locali, interni o esterni, dove può essere svolta l’attività aggiuntiva;
Approva la presente legge
Art. 1
Disciplina dei nuovi servizi erogati in farmacia. Sostituzione della rubrica del capo VII del titolo II della l.r. 16/2000
1. La rubrica del capo VII del titolo II della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituita dalla seguente: “
Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia
”.Art. 2
Servizi erogati dalle farmacie e modalità della loro erogazione. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 48 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 48 - Servizi erogati dalle farmacie e modalità della loro erogazione
1. La tipologia e le modalità di erogazione dei servizi erogabili in farmacia sono circoscritte ai servizi sanitari previsti dalla normativa vigente. Con riferimento alla diagnostica da sangue capillare, possono essere eseguiti solo i test effettuabili con attrezzature che possono essere utilizzate anche al di fuori di laboratori o di strutture sanitarie.
”.Art. 3
Adempimenti delle farmacie. Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 49 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 49 - Adempimenti delle farmacie
1. La farmacia che intende iniziare o modificare le attività di cui all’articolo 48 è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'azienda USL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio o della modifica dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene tutte le informazioni relative ai locali utilizzati in esclusiva per lo svolgimento dei servizi, alle specifiche tecniche della strumentazione utilizzata ed all’elenco del personale coinvolto se diverso da quello già comunicato all’azienda USL in base alla normativa vigente.
”.Art. 4
Caratteristiche dei locali. Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 50 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 50 - Caratteristiche dei locali
1. I servizi di cui all’articolo 48 sono svolti in spazi interni alla farmacia o locali esterni di cui al comma 2, dedicati in via esclusiva alle attività della farmacia dei servizi, separati dagli altri locali e in grado di assicurare la tutela della riservatezza degli utenti. I servizi di cui all’articolo 48 possono essere svolti a farmacia chiusa nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
2. I servizi di cui all’articolo 48 possono essere svolti anche in locali esterni. Tali locali sono autorizzati ai sensi dell’articolo 14 e sono ubicati nella propria sede farmaceutica.
3. Nei locali esterni di cui al comma 2 non possono essere svolte né l’attività di vendita, né le attività di raccolta e spedizione di ricette. Non possono essere utilizzate aree o strutture esterne, come ad esempio gazebo o prefabbricati, salvo situazioni straordinarie autorizzate dall’autorità competente.
”.Art. 5
Caratteristiche delle apparecchiature. Sostituzione dell’articolo 51 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 51 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 51 - Caratteristiche delle apparecchiature
1. Le apparecchiature e tutti i dispositivi utilizzati possiedono le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il titolare della farmacia o il direttore della farmacia è responsabile del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvede ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime ed è tenuto a conservare per almeno tre anni la documentazione che attesta lo svolgimento dei controlli.
”.Art. 6
Obblighi del farmacista. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 52 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 52 - Obblighi del farmacista
1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde:
a) della corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
b) della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione, taratura e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
c) del rispetto della riservatezza degli utenti.
2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test, né fare alcuna attività di prescrizione e diagnosi terapeutica, sulla base degli esiti dei test somministrati.
3. È obbligatorio lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
”.
Art. 7
Adempimento dell’azienda unità sanitaria locale. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 16/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. Nei casi di inosservanza, l'azienda USL, salvo che il fatto non costituisca reato, propone le sanzioni amministrative previste all'articolo 54 e stabilisce il termine entro il quale la farmacia deve conformarsi alle prescrizioni e provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato. L'azienda USL dispone il sequestro dell'apparecchiatura eventualmente installata qualora la farmacia non adempia entro detto termine.
”.Art. 8
Sanzioni. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r.16/2000
1. L’articolo 54 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 54 - Sanzioni
1. Ove il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
2. L'accertamento della violazione è demandato all'azienda USL competente per territorio. Il direttore generale propone al Comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti di competenza ai sensi degli articoli 4 e 14.
3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all'ordine professionale dei farmacisti per i provvedimenti di competenza.
”.Art. 9
Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 54 ter nella l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 54 bis della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 54 ter - Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può emanare linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi.
”.Art. 10
Disposizioni transitorie. Inserimento dell’articolo 54 quater nella l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 54 ter della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 54 quater - Disposizioni transitorie
1. Le farmacie che già svolgono l’attività di cui all’articolo 48 devono inviarne comunicazione alla azienda USL competente per territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
”.Art. 11
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.