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Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42

Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 30 ottobre 2024

Art. 8
Sanzioni. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r.16/2000
1. L’articolo 54 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 54 - Sanzioni
1. Ove il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
2. L'accertamento della violazione è demandato all'azienda USL competente per territorio. Il direttore generale propone al Comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti di competenza ai sensi degli articoli 4 e 14.
3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all'ordine professionale dei farmacisti per i provvedimenti di competenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.