Menù di navigazione

Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42

Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 30 ottobre 2024

Art. 6
Obblighi del farmacista. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 52 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 52 - Obblighi del farmacista
1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde:
a) della corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
b) della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione, taratura e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
c) del rispetto della riservatezza degli utenti.
2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test, né fare alcuna attività di prescrizione e diagnosi terapeutica, sulla base degli esiti dei test somministrati.
3. È obbligatorio lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.