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Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42

Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 30 ottobre 2024

Art. 3
Adempimenti delle farmacie. Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 49 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 49 - Adempimenti delle farmacie
1. La farmacia che intende iniziare o modificare le attività di cui all’articolo 48 è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'azienda USL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio o della modifica dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene tutte le informazioni relative ai locali utilizzati in esclusiva per lo svolgimento dei servizi, alle specifiche tecniche della strumentazione utilizzata ed all’elenco del personale coinvolto se diverso da quello già comunicato all’azienda USL in base alla normativa vigente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.