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Legge regionale 22 ottobre 2024, n. 41

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 23 ottobre 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 44, comma secondo e l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v) e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 ottobre 2024;


Considerato quanto segue:


1. La normativa vigente che disciplina il fondo regionale per la montagna, contenuta nell’articolo 87 della l.r. 68/2011 , prevede che le risorse del medesimo fondo possono essere attribuite:


a) alle unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle stesse;


b) alle unioni di comuni, diverse da quest’ultime, che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato come montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato come montano;


c) ai comuni classificati come montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle sopracitate.


2. Tale disciplina esclude pertanto la possibilità che singoli comuni facenti parte delle unioni di cui alle lettere a e b del punto 1 possano beneficiare delle risorse del fondo;


3. Ad una rinnovata valutazione, appare opportuno, con esclusivo riferimento ad interventi ritenuti dalla Giunta regionale di immediata rilevanza e necessità per i territori montani e con l’obiettivo di perseguire con maggiore efficacia le politiche di sviluppo delle zone montane, consentire che, in casi specifici, anche tali comuni possano configurarsi quali destinatari delle risorse del fondo regionale per la montagna;


4. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure previste dalla presente legge è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Fondo regionale per la montagna. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/2011
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunta la seguente:
c bis) ai singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) per interventi in materie
non gestite dalle unioni di cui fanno parte, individuati dalla Giunta regionale come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani.
”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.