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Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 14 ottobre 2024

Art. 16
Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Fucecchio, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, per concorrere alle spese per i lavori di ristrutturazione ai fini della messa a norma e messa in sicurezza dello stadio comunale “Filippo Corsini”;
b) al Comune di Castiglione della Pescaia, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 350.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello stadio comunale “A. Belli” in località Casa Mora;
c) al Comune di Buggiano, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per il rifacimento della pista di atletica e aree connesse dello stadio comunale “Alberto Benedetti”;
d) al Comune di San Miniato, fino a un massimo di euro 500.000,00,(18)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 13.

per l’anno 2026, (3)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 17.

per concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria per il rifacimento della pista e delle pedane di atletica leggera all'impianto sportivo “Fontevivo”;
e) al Comune di Incisa e Figline Valdarno, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per opere di ristrutturazione e riqualificazione del centro sportivo del “Madonnino”;
f) al Comune di Monte Argentario, fino a un massimo di euro 575.000,00 (4)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 17.

per l'anno 2025, per concorrere alle spese per la realizzazione di un nuovo impianto di atletica leggera in località Le Piane;
g) al Comune di Reggello, fino a un massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di una nuova struttura a copertura di un'area dell’impianto comunale per il gioco del tennis;
h) al Comune di Vicopisano, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per interventi di messa in sicurezza dello stadio “Urbino Taccola” in località Uliveto Terme;
i) al Comune di Ponte Buggianese, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, per gli interventi di ristrutturazione dello stadio “Sandro Pertini”.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (5)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 17.

3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b), c), e da e) a i), fino a un massimo complessivo di euro 2.715.000,00 nel periodo 2025 – 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 350.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l’anno 2025;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025.(6)

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 17. e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 13.

3 ter. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026. (19)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 13.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64 e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 30.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64 e poi così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.