Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 14 ottobre 2024
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 35
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 32, 33 e 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2024-2026 con la legge regionale di seconda variazione.
Art. 36
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17. e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 13.
Comma prima sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64 e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.
Parole prima sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 64 e poi così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



