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Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 14 ottobre 2024

CAPO II
Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 17/2024
Art. 32
Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 5 bis dell’articolo 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo le parole: “
è elevato
” sono inserite le seguenti: “
su istanza dell’interessato
”.
Art. 33
Misure per la circolazione dei crediti. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/2024
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali), è inserito il seguente:
1 bis. L’acquisto dei crediti è consentito alle seguenti condizioni:
a) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al
Sito esternocomma 2 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica) per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco;
b) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’
Sito esternoarticolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11
(Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'
Sito esternoarticolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 17 luglio 2020 Sito esterno, n. Sito esterno77
), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 aprile 2023, n. 38
.
”.
Art. 34
Accantonamento nei fondi rischi. Ulteriori modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/2024
1. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 17/2024 , dopo le parole: “
bilancio di esercizio
”, sono inserite le seguenti: “
, nel rispetto della disciplina del codice civile,
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64 e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 30.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 64 e poi così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.