Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37
Disciplina del servizio fitosanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2016/2031 e del regolamento “UE” 2017/625).
Considerato quanto segue:
1. A livello statale l’organizzazione del servizio fitosanitario, la disciplina dei controlli ufficiali per garantire la sanità delle piante e le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi sono stabiliti in modo puntuale, sia nei contenuti, sia nelle procedure, dal d.lgs. 19/2021 che ha per oggetto l’adeguamento della normativa nazionale ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 2017/625. Nel d.lgs. 19/2021 sono, infatti, disciplinate le funzioni del servizio fitosanitario nazionale, costituito dal servizio fitosanitario centrale, dai servizi fitosanitari regionali e dall’istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, il sistema per la gestione delle emergenze fitosanitarie, le procedure autorizzatorie e di controllo per la produzione e il commercio delle piante nonché il sistema sanzionatorio.
2. A livello regionale, con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), a far data dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale, già esercitate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sono state incardinate presso gli uffici della Giunta regionale. Successivamente, con la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), si è provveduto a indicare le funzioni e le norme organizzative del suddetto servizio, nonché a disciplinare le procedure amministrative in materia.
3. A seguito dell’entrata in vigore del sopracitato d.lgs. 19/2021 è necessario intervenire per abrogare la l.r. 64/2011 e riallineare le norme regionali alle novità introdotte dalla disciplina europea e nazionale, in particolare, riguardo alle funzioni del servizio fitosanitario, al personale tecnico, agli obblighi e alle responsabilità degli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031;
Approva la presente legge
Art. 1
Funzioni del servizio fitosanitario regionale
1.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2016/2031 e del regolamento “UE” 2017/625), di seguito denominato “decreto legislativo”, al servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) a far data dal 1° marzo 2011, competono:
a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione europea e delle altre normative per le quali tale funzione è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
b) l’attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all’articolo 3 del decreto legislativo;
c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo;
d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo;
e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di organismi nocivi;
f) la responsabilità per l’effettuazione delle analisi fitosanitarie ufficiali;
g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
h) l’effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
j) l’accertamento delle violazioni delle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per la quali tale funzione è ad esso attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
k) l’effettuazione dei controlli documentali, d’identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali e altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;
l) l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso paesi terzi;
m) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
n) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del “pest status” nazionale e alla redazione delle relazioni annuali
o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali;
p) l’applicazione del piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all’articolo 47 del decreto legislativo, del programma nazionale di indagine di cui all’articolo 27 del decreto legislativo, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
q) la notifica al servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
r) la tenuta, per il territorio di competenza, dei registri regionali derivanti dall’applicazione della normativa fitosanitaria;
s) la messa a punto, la definizione e la divulgazione delle strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
t) l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità, che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
u) l’elaborazione dei disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
v) l’emanazione delle misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
w) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
x) lo svolgimento di ogni altra attività prevista dalla normativa unionale, nazionale e regionale in materia di protezione delle piante.
Art. 2
Personale tecnico
1.
Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo, svolge le funzioni di cui all’articolo 1 con le seguenti tipologie di personale tecnico:
a) ispettori fitosanitari;
b) agenti fitosanitari;
c) assistenti fitosanitari.
2. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 del d. lgs. 19/2021 , sono abilitati mediante la frequenza, con esito positivo, di specifici corsi di formazione teorico-pratici e sono inquadrati in uno specifico profilo regionale.
3. Agli ispettori fitosanitari, agli agenti fitosanitari e agli assistenti fitosanitari è rilasciato dalla Regione apposito documento di riconoscimento.
4. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, nell’esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Gli agenti fitosanitari, come stabilito dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo, nell’esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
6. I nominativi del personale di cui al comma 1 sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l’iscrizione nell’apposita sezione del personale del servizio fitosanitario nazionale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo.
Art. 3
Registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali e autorizzazione all’uso del passaporto delle piante
1. La richiesta di registrazione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all’articolo 34 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico, con le modalità previste dall’articolo 35 del decreto legislativo.
2. La richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico. Il servizio fitosanitario regionale conclude l'istruttoria nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Art. 4
Diritti obbligatori
1. Gli operatori professionali registrati nel RUOP sono tenuti al versamento alla Regione dei diritti obbligatori di cui all’allegato III del decreto legislativo, secondo quanto previsto dall’articolo 56 dello stesso decreto, nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale.
2. La Regione destina annualmente alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui al comma 1, come previsto dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento dei diritti obbligatori di cui all’articolo 4, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano le sanzioni previste dall’articolo 55 del decreto legislativo.
3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
4. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale che effettua il controllo, come previsto dall’articolo 55, comma 30, del decreto legislativo.
Art. 6
Norme transitorie
1. Fino all’operatività dell’applicativo informatico gestito dal servizio fitosanitario regionale di cui all’articolo 3, gli operatori presentano le richieste al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
Art. 7
Rinvio
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo.
Art. 8
Abrogazioni
1. La legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata.
Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.