Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37
Disciplina del servizio fitosanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il


Considerato quanto segue:
1. A livello statale l’organizzazione del servizio fitosanitario, la disciplina dei controlli ufficiali per garantire la sanità delle piante e le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi sono stabiliti in modo puntuale, sia nei contenuti, sia nelle procedure, dal


2. A livello regionale, con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), a far data dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale, già esercitate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sono state incardinate presso gli uffici della Giunta regionale. Successivamente, con la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), si è provveduto a indicare le funzioni e le norme organizzative del suddetto servizio, nonché a disciplinare le procedure amministrative in materia.
3. A seguito dell’entrata in vigore del sopracitato

Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.