Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37
Disciplina del servizio fitosanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2016/2031 e del regolamento “UE” 2017/625).
Considerato quanto segue:
1. A livello statale l’organizzazione del servizio fitosanitario, la disciplina dei controlli ufficiali per garantire la sanità delle piante e le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi sono stabiliti in modo puntuale, sia nei contenuti, sia nelle procedure, dal d.lgs. 19/2021 che ha per oggetto l’adeguamento della normativa nazionale ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 2017/625. Nel d.lgs. 19/2021 sono, infatti, disciplinate le funzioni del servizio fitosanitario nazionale, costituito dal servizio fitosanitario centrale, dai servizi fitosanitari regionali e dall’istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, il sistema per la gestione delle emergenze fitosanitarie, le procedure autorizzatorie e di controllo per la produzione e il commercio delle piante nonché il sistema sanzionatorio.
2. A livello regionale, con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), a far data dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale, già esercitate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sono state incardinate presso gli uffici della Giunta regionale. Successivamente, con la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), si è provveduto a indicare le funzioni e le norme organizzative del suddetto servizio, nonché a disciplinare le procedure amministrative in materia.
3. A seguito dell’entrata in vigore del sopracitato d.lgs. 19/2021 è necessario intervenire per abrogare la l.r. 64/2011 e riallineare le norme regionali alle novità introdotte dalla disciplina europea e nazionale, in particolare, riguardo alle funzioni del servizio fitosanitario, al personale tecnico, agli obblighi e alle responsabilità degli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.