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Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024

Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento dei diritti obbligatori di cui all’articolo 4, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano le sanzioni previste dall’articolo 55 del decreto legislativo.
3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
4. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale che effettua il controllo, come previsto dall’articolo 55, comma 30, del decreto legislativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.