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Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024

Art. 4
Diritti obbligatori
1. Gli operatori professionali registrati nel RUOP sono tenuti al versamento alla Regione dei diritti obbligatori di cui all’allegato III del decreto legislativo, secondo quanto previsto dall’articolo 56 dello stesso decreto, nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale.
2. La Regione destina annualmente alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui al comma 1, come previsto dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.