Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37
Disciplina del servizio fitosanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024
Art. 3
Registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali e autorizzazione all’uso del passaporto delle piante
1. La richiesta di registrazione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all’articolo 34 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico, con le modalità previste dall’articolo 35 del decreto legislativo.
2. La richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico. Il servizio fitosanitario regionale conclude l'istruttoria nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.