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Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024

Art. 2
Personale tecnico
1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo, svolge le funzioni di cui all’articolo 1 con le seguenti tipologie di personale tecnico:
a) ispettori fitosanitari;
b) agenti fitosanitari;
c) assistenti fitosanitari.
2. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 Sito esternodel d. lgs. 19/2021 , sono abilitati mediante la frequenza, con esito positivo, di specifici corsi di formazione teorico-pratici e sono inquadrati in uno specifico profilo regionale.
3. Agli ispettori fitosanitari, agli agenti fitosanitari e agli assistenti fitosanitari è rilasciato dalla Regione apposito documento di riconoscimento.
4. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, nell’esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Gli agenti fitosanitari, come stabilito dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo, nell’esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
6. I nominativi del personale di cui al comma 1 sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l’iscrizione nell’apposita sezione del personale del servizio fitosanitario nazionale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.