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Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024

Art. 1
Funzioni del servizio fitosanitario regionale
1. In conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’Sito esternoarticolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2016/2031 e del regolamento “UE” 2017/625), di seguito denominato “decreto legislativo”, al servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) a far data dal 1° marzo 2011, competono:
a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione europea e delle altre normative per le quali tale funzione è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
b) l’attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all’articolo 3 del decreto legislativo;
c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo;
d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo;
e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di organismi nocivi;
f) la responsabilità per l’effettuazione delle analisi fitosanitarie ufficiali;
g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
h) l’effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
j) l’accertamento delle violazioni delle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per la quali tale funzione è ad esso attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
k) l’effettuazione dei controlli documentali, d’identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali e altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;
l) l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso paesi terzi;
m) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
n) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del “pest status” nazionale e alla redazione delle relazioni annuali
o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali;
p) l’applicazione del piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all’articolo 47 del decreto legislativo, del programma nazionale di indagine di cui all’articolo 27 del decreto legislativo, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
q) la notifica al servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
r) la tenuta, per il territorio di competenza, dei registri regionali derivanti dall’applicazione della normativa fitosanitaria;
s) la messa a punto, la definizione e la divulgazione delle strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
t) l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità, che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
u) l’elaborazione dei disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
v) l’emanazione delle misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, e Sito esternodel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
w) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
x) lo svolgimento di ogni altra attività prevista dalla normativa unionale, nazionale e regionale in materia di protezione delle piante.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.