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Legge regionale 13 settembre 2024, n. 36

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20 settembre 2024

Art. 2
Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie. Modifiche all’articolo 27 quater della l.r. 88/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 27 quater della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), dopo la parola: “
pubblico
” sono inserite le seguenti: “
di competenza comunale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.