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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare l’articolo 239, comma 3, il quale dispone che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, siano disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e, comunque, nel rispetto dei criteri generali di cui al Sito esternotitolo V del medesimo d.lgs. 152/2006 , e l’articolo 240, comma 1, lettera r), che definisce l’”inquinamento diffuso”, come “la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 ottobre 2023, n. 136 , e, in particolare, l’articolo 22;


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 );


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 );


Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 12 luglio 2016, n. 76/16 CF (Criteri per l’elaborazione dei piani di gestione dell’inquinamento diffuso);


Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 14 novembre 2017, n. 20/2017 (Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 160;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati “PRB”), modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati “PRB”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 68 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );


Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 2 luglio 2024;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;


Considerato quanto segue:


1. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale 160/2023, l’Sito esternoarticolo 22 del d.l. 104/2023 , convertito dalla Sito esternol. 136/2023 , ha chiarito che: “1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , agli enti locali di cui all’Sito esternoarticolo 114 della Costituzione , tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza”;


2. Il medesimo Sito esternoarticolo 22 del d.l. 104/2023 , convertito dalla Sito esternol. 136/2023 , ha stabilito inoltre che la legge regionale ha il compito di disciplinare:

a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione;

b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;

c) nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime;


3. Infine, ancora l’Sito esternoarticolo 22 del d.l. 104/2023 , convertito dalla Sito esternol. 136/2023 , ha fatto salve le disposizioni regionali, già vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione del decreto legge medesimo, che hanno trasferito le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati;


4. La Regione ha conferito ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati che interessano il territorio di un unico comune mediante la l.r. 30/2006 ;


5. In seguito alle modifiche del quadro normativo statale di riferimento, si rende necessario integrare le disposizioni della l.r. 30/2006 , disciplinando i poteri di indirizzo e coordinamento delle funzioni dei comuni da parte della Regione, confermando il conferimento già effettuato ai comuni delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati mediante la medesima l.r. 30/2006 ;


6. Si rende, altresì, necessario:

a) stabilire mediante quali modalità è fornito il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;

b) disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia dei comuni.


7. In attuazione di quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 240, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è necessario individuare le modalità operative di gestione per le aree interessate da inquinamento diffuso e disciplinare i piani degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;


8. La Regione, già attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e il piano regionale dell’economia circolare (PRB-PREC), ha definito una prima strategia per la gestione dell’inquinamento diffuso, definendo, in un primo elenco, “le aree ad inquinamento diffuso certo” e, in un secondo elenco, “le aree da verificare”, al fine di approfondire le conoscenze sulle contaminazioni presenti e sulle loro cause;


9. In sinergia con quanto previsto nel PRB-PREC, è necessario definire il procedimento per l’individuazione delle aree ad inquinamento diffuso e per l’approvazione dei piani di bonifica di tali aree;


10. È necessario istituire un tavolo tecnico, quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale, coordinato dalla struttura regionale competente, a cui spetta il compito di:

a) effettuare le valutazioni tecniche per accertare se un’area è interessata da inquinamento diffuso;

b) elaborare i piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.


11. È necessario stabilire che spetta alla struttura regionale competente provvedere alla verifica di completezza formale della segnalazione pervenuta da parte di comuni, province, Città metropolitana di Firenze o Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), di un’area potenzialmente interessata da inquinamento diffuso, nonché attivare e coordinare il tavolo tecnico per l’elaborazione del relativo piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso;


12. È necessario assicurare la pubblicità delle informazioni relative all’individuazione delle aree interessate da inquinamento diffuso e alla bonifica e ripristino ambientale degli stessi;


13. È necessario stabilire che, a seguito di apposita istruttoria tecnica, mediante deliberazione, la Giunta regionale prenda atto che un’area è interessata da inquinamento diffuso e approvi i relativi piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale;


14. È necessario aggiornare l’organizzazione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , al fine di poter gestire, in via informatica ed in modo completo ed organico, tutti i dati relativi ai siti interessati da procedimenti di bonifica;


15. È necessario prevedere che l’inserimento dei dati nell’ambito di tale banca dati costituisca adempimento degli obblighi a carico dei soggetti tenuti a tale inserimento;


16. È necessario prevedere un periodo transitorio di mantenimento della banca dati esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire alla Regione l’istituzione della nuova e, altresì, consentire a tutti i soggetti istituzionali e a tutti i soggetti privati di poter accedere alla stessa in modo semplice;


Approva la presente legge

CAPO I
Procedimento per la bonifica dei siti inquinati. Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati
Art. 1
Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati
1. Fermo restando quanto disposto al comma 3, con la presente legge, la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Sito esternodecreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 ottobre 2023, n. 136 .
2. I comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma associata, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:
a) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 242 ter del d.lgs. 152/2006 ;
b) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 249 del d.lgs. 152/2006 ;
c) ai siti di cui all’Sito esternoarticolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 ;
d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006 e di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
e) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;
f) ai procedimenti relativi all’accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal capo II della presente legge.
Art. 2
Disciplina dell’esercizio delle funzioni
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 .
2. Anche al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, mediante una o più deliberazioni della Giunta regionale, secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell’economia circolare, di seguito definito (PRB-PREC), di cui all’Sito esternoarticolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 9 e 10 della l.r. 25/1998 .
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento, la Regione:
a) definisce le priorità d’intervento per i siti contaminati o potenzialmente contaminati, in conformità con gli indirizzi espressi dal PRB-PREC e, per i siti prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;
b) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, sia amministrativo-procedurale, supportando i comuni per eventuali ulteriori azioni da intraprendere;
c) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei finanziamenti regionali per le bonifiche ai fini della gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;
d) stabilisce le specifiche modalità di supporto tecnico-amministrativo per la bonifica, volte alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione, nell’ottica della riduzione del consumo di suolo;
e) gestisce e promuove l’integrazione delle banche dati regionali e degli enti locali;
f) stabilisce le modalità di supporto ai comuni da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;
g) nel rispetto della normativa statale di riferimento, fornisce indicazioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati;
h) definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l’approvazione e l’autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale, in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare, il controllo è esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestività dell’inserimento dei dati e delle informazioni nella banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , nonché mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica, da effettuare anche mediante la suddetta banca dati.
5. La Regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati da situazioni di maggior disagio ai sensi dell’articolo 80 della l.r. 68/2011 e, comunque, con situazioni di particolare complessità, attraverso:
a) il comitato tecnico di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 , che, ai sensi del comma 4 dello stesso, si riunisce almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che sia necessario;
b) l’attività di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all’articolo 2, comma 1, e la banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , attraverso i quali svolgere, coordinare e monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica.
6. In caso di accertata inerzia dei comuni nell’esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, secondo quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
CAPO II
Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso
Art. 3
Individuazione e gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso
1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), il presente capo detta disposizioni relative al procedimento diretto ad accertare l’esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i casi di inquinamento da attività agricole che determinano contaminazione da nitrati o fitosanitari, regolati dalle relative norme di settore.
Art. 4
Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. Gli enti locali oppure l’ARPAT, nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalano alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso.
2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:
a) un’analisi storica riferita all’area oggetto della segnalazione, utile a fornire informazioni sull’assenza di causa ed effetto tra eventuali attività singole esistenti o che sono state insediate nell’area per le quali sono state individuate, o sono in corso di individuazione, una o più responsabilità puntuali di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, collegabili alla contaminazione oggetto di valutazione;
b) un quadro conoscitivo, corredato da apposite cartografie comprensive degli eventuali siti puntuali con procedimento di bonifica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 presenti nell’area oggetto di segnalazione, che metta in evidenza le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici interessate come definite dall’Sito esternoarticolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 , e il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;
c) una prima indicazione dell’areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo:
1) degli esiti analitici a disposizione per l’area e un censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee;
2) dell’individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione presente.
d) una eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti, qualora disponibile.
3. La struttura regionale competente procede, con il supporto dell’ARPAT ove necessario, alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di esito positivo della verifica di completezza formale da parte della struttura regionale competente ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, mediante deliberazione, dichiara l’avvio del procedimento per l’area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso, dà mandato alla struttura regionale competente di attivare il tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 6, al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell’area e, in caso di esito positivo dell’accertamento, di elaborare il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 239, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . In caso di esito negativo della verifica di completezza formale, il dirigente della struttura regionale competente, mediante decreto, dichiara di non doversi procedere ai sensi della citata disposizione.
Art. 5
Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la struttura regionale competente convoca il tavolo tecnico di cui all’articolo 6, il quale effettua gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verifica di una situazione di inquinamento diffuso nell’area segnalata.
2. La Giunta regionale, ad esito positivo delle attività di accertamento del tavolo tecnico, mediante deliberazione, individua l’area interessata da inquinamento diffuso ai fini della definizione del piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 4.
3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di individuazione dell’area interessata, il tavolo tecnico definisce una proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale che è approvato, anche per stralci, mediante deliberazione della Giunta regionale.
4. Il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale ha ad oggetto una singola area interessata da inquinamento diffuso. Esso indica e contiene:
a) una prima definizione di area individuata a inquinamento diffuso;
b) il piano di monitoraggio ambientale delle matrici interessate;
c) gli interventi a breve, medio e lungo termine eventualmente necessari e la definizione dei soggetti attuatori;
d) il modello concettuale preliminare e definitivo;
e) la perimetrazione dell’area individuata a inquinamento diffuso, con mappatura delle isoconcentrazioni per i contaminanti riscontrati e per le diverse matrici interessate;
f) il valore di fondo antropico (VFA), anche mediante la definizione di specifici intervalli di VFA, applicabili alle diverse aree ed alle matrici interessate. I VFA oppure i relativi intervalli rappresentano i valori di concentrazione entro i quali gli enti competenti valutano, per i parametri e le matrici interessate, i nuovi valori in sostituzione delle CSC come previsto dall’allegato I, Sito esternotitolo V del d.lgs. 152/2006 ;
g) le eventuali prescrizioni necessarie ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica, provvedendo al contempo a dare comunicazione di rischio potenziale;
h) l’elenco dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e della relativa estensione della contaminazione presente nelle aree perimetrate, compresa la rappresentazione cartografica, per i parametri e le matrici che determinano inquinamento diffuso. Tali siti sono prioritari ai fini della bonifica;
i) la valutazione del rischio potenziale, sanitario e ambientale, da inquinamento diffuso per le matrici interessate;
l) un piano della comunicazione istituzionale del rischio potenziale sanitario e ambientale (PCRP) per le varie fasi, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;
m) gli obiettivi del piano e la programmazione degli interventi di risanamento, le misure di gestione o risanamento;
n) eventuali interventi o monitoraggi idonei a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni;
o) il relativo piano finanziario degli interventi.
5. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del PRB-PREC che indica la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato e delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.
Art. 6
Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso
1. È istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso, di seguito definito “tavolo tecnico di coordinamento”, quale organismo consultivo della Giunta regionale per la condivisione delle scelte, la valutazione dei risultati, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l’individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse. Il tavolo tecnico di coordinamento ha, in particolare, il compito di:
a) accertare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la reale presenza di inquinamento diffuso per l’area interessata;
b) elaborare la proposta del piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, da ora in poi, indicato come “piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale”.
2. Partecipano al tavolo tecnico di coordinamento i seguenti soggetti:
a) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente nella materia dell’agricoltura o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di difesa del suolo e protezione civile o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di sanità e welfare o suo delegato;
e) i dirigenti delle strutture di volta in volta interessate in relazione a specifiche aree o loro delegati;
f) un rappresentante tecnico della provincia o della Città metropolitana di Firenze interessata;
g) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;
h) un rappresentante tecnico degli enti parco, se coinvolti, previa acquisizione della necessaria intesa, qualora si tratti di ente parco istituito con legge dello Stato;
i) un rappresentante della direzione tecnica ed uno del dipartimento dell’ARPAT;
l) un rappresentante tecnico della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata;
m) un rappresentante tecnico dell’Autorità idrica toscana (AIT);
n) un rappresentante tecnico dell’autorità di bacino distrettuale interessata, previa acquisizione della necessaria intesa;
o) un rappresentante tecnico del gestore del servizio idrico integrato.
3. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.
4. La Giunta regionale, mediante deliberazione, definisce le modalità di funzionamento e gestione del tavolo tecnico di coordinamento.
5. La partecipazione alle sedute del tavolo tecnico di coordinamento è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
CAPO III
Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche alla l.r. 25/1998
Art. 7
Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale. Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:
Art. 5 bis Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006 , è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che comprende le sezioni di seguito indicate:
a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:
1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all’articolo 9, commi 4, 5 e 6;
2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali di riporto rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ad esito della quale è stato riscontrato il superamento di tali concentrazioni. In questa sezione sono indicati:
1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 o situazioni di particolare criticità accertate dall’ARPAT in attesa della conferma degli accertamenti di legge;
2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell’Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006 ;
3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell’Sito esternoarticolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
4) i siti con avvio del procedimento determinato dall’inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);
5) i siti con avvio del procedimento determinato dall’inserimento nel piano o con procedimento attivato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni).
c) i siti soggetti ad interventi di bonifica: sezione contenente l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006 ove sono indicati:
1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all’articolo 242, commi 4, 5, 6, 7, e di cui all’Sito esternoarticolo 249 del d.lgs. 152/2006 ;
2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242 bis del d.lgs. 152/2006 .
d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 248 del d.lgs. 152/2006 , con indicazioni di eventuali vincoli d’uso.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 ), con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 , sono stabiliti i contenuti, i criteri, le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi. Sono altresì stabilite le modalità per l’inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L’inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì individuate le modalità di inserimento dei dati da parte dei soggetti obbligati ed interessati cui compete l’intervento di bonifica. L’inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte dei suddetti soggetti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
4. La banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, con riferimento alle sezioni di cui al comma 1, lettere b) e c), costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del PRB-PREC.
”.
Art. 8
Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “
potenzialmente contaminati
” sono sostituite dalle seguenti: “
su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “
potenzialmente contaminate
” sono sostituite dalle seguenti: “
su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante
”.
Art. 9
Effetti del Piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
5. Se un sito è interessato da un procedimento di bonifica ed è inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, come individuate dall’articolo 5 bis, si determina:
a) il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere e degli interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 242 ter del d.lgs.152/2006 , fino:
1) all’eventuale accertamento di mancanza di superamento delle CSC, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242, comma 3, del d.lgs.152/2006 ;
2) alla conclusione del procedimento per l’accertamento del mancato superamento delle CSR, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242, comma 5, del d.lgs.152/2006 ;
3) alla certificazione di cui all’articolo 248, commi 2 e 2 bis, Sito esternodel d.lgs.152/2006 .
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti
redatti a cura del soggetto a cui compete l’intervento.
”.
Art. 10
Interventi edilizi ammessi. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 25/1998
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dalla seguente:
1. Sui manufatti esistenti su un sito interessato da un procedimento di bonifica, inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati di cui all’articolo 5 bis, possono essere realizzati unicamente gli interventi edilizi di seguito elencati:
”.
CAPO IV
Disposizioni finanziarie. Disposizioni transitorie e finali
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell’articolo 1, già esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), continuano ad essere esercitate dai comuni che concludono i procedimenti in corso secondo le disposizioni della presente legge.
2. I procedimenti relativi ai siti interessati da inquinamento diffuso già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono e si concludono secondo le disposizioni ivi previste.
Art. 12
Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 , è istituita la banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 . Sono altresì stabilite le modalità per l’inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L’inserimento nella banca dati da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è resa contestualmente disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa acquista efficacia il giorno della data di pubblicazione sul BURT.
3. Fino alla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al comma 1, continua ad operare e a svolgere le sue funzioni la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25 /1998 - Art. 5 - Comma 1, lett. e bis - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati).
Art. 13
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione a quelli di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione di siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
b) l’attività specifica di formazione promossa dalla Regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) i risultati delle attività di controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale e di monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica esercitate dalla Regione;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della presente legge è stimata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 10.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per gli anni 2024 e 2025 e nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’anno 2026.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 15
Abrogazione della l.r. 30/2006
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), è abrogata.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.