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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 9
Effetti del Piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
5. Se un sito è interessato da un procedimento di bonifica ed è inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, come individuate dall’articolo 5 bis, si determina:
a) il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere e degli interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 242 ter del d.lgs.152/2006 , fino:
1) all’eventuale accertamento di mancanza di superamento delle CSC, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242, comma 3, del d.lgs.152/2006 ;
2) alla conclusione del procedimento per l’accertamento del mancato superamento delle CSR, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242, comma 5, del d.lgs.152/2006 ;
3) alla certificazione di cui all’articolo 248, commi 2 e 2 bis, Sito esternodel d.lgs.152/2006 .
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti
redatti a cura del soggetto a cui compete l’intervento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.