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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare l’articolo 239, comma 3, il quale dispone che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, siano disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e, comunque, nel rispetto dei criteri generali di cui al Sito esternotitolo V del medesimo d.lgs. 152/2006 , e l’articolo 240, comma 1, lettera r), che definisce l’”inquinamento diffuso”, come “la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 ottobre 2023, n. 136 , e, in particolare, l’articolo 22;


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 );


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 );


Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 12 luglio 2016, n. 76/16 CF (Criteri per l’elaborazione dei piani di gestione dell’inquinamento diffuso);


Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 14 novembre 2017, n. 20/2017 (Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 160;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati “PRB”), modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati “PRB”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 68 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );


Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 2 luglio 2024;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;


Considerato quanto segue:


1. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale 160/2023, l’Sito esternoarticolo 22 del d.l. 104/2023 , convertito dalla Sito esternol. 136/2023 , ha chiarito che: “1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , agli enti locali di cui all’Sito esternoarticolo 114 della Costituzione , tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza”;


2. Il medesimo Sito esternoarticolo 22 del d.l. 104/2023 , convertito dalla Sito esternol. 136/2023 , ha stabilito inoltre che la legge regionale ha il compito di disciplinare:

a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione;

b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;

c) nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime;


3. Infine, ancora l’Sito esternoarticolo 22 del d.l. 104/2023 , convertito dalla Sito esternol. 136/2023 , ha fatto salve le disposizioni regionali, già vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione del decreto legge medesimo, che hanno trasferito le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati;


4. La Regione ha conferito ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati che interessano il territorio di un unico comune mediante la l.r. 30/2006 ;


5. In seguito alle modifiche del quadro normativo statale di riferimento, si rende necessario integrare le disposizioni della l.r. 30/2006 , disciplinando i poteri di indirizzo e coordinamento delle funzioni dei comuni da parte della Regione, confermando il conferimento già effettuato ai comuni delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati mediante la medesima l.r. 30/2006 ;


6. Si rende, altresì, necessario:

a) stabilire mediante quali modalità è fornito il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;

b) disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia dei comuni.


7. In attuazione di quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 240, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è necessario individuare le modalità operative di gestione per le aree interessate da inquinamento diffuso e disciplinare i piani degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;


8. La Regione, già attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e il piano regionale dell’economia circolare (PRB-PREC), ha definito una prima strategia per la gestione dell’inquinamento diffuso, definendo, in un primo elenco, “le aree ad inquinamento diffuso certo” e, in un secondo elenco, “le aree da verificare”, al fine di approfondire le conoscenze sulle contaminazioni presenti e sulle loro cause;


9. In sinergia con quanto previsto nel PRB-PREC, è necessario definire il procedimento per l’individuazione delle aree ad inquinamento diffuso e per l’approvazione dei piani di bonifica di tali aree;


10. È necessario istituire un tavolo tecnico, quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale, coordinato dalla struttura regionale competente, a cui spetta il compito di:

a) effettuare le valutazioni tecniche per accertare se un’area è interessata da inquinamento diffuso;

b) elaborare i piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.


11. È necessario stabilire che spetta alla struttura regionale competente provvedere alla verifica di completezza formale della segnalazione pervenuta da parte di comuni, province, Città metropolitana di Firenze o Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), di un’area potenzialmente interessata da inquinamento diffuso, nonché attivare e coordinare il tavolo tecnico per l’elaborazione del relativo piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso;


12. È necessario assicurare la pubblicità delle informazioni relative all’individuazione delle aree interessate da inquinamento diffuso e alla bonifica e ripristino ambientale degli stessi;


13. È necessario stabilire che, a seguito di apposita istruttoria tecnica, mediante deliberazione, la Giunta regionale prenda atto che un’area è interessata da inquinamento diffuso e approvi i relativi piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale;


14. È necessario aggiornare l’organizzazione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , al fine di poter gestire, in via informatica ed in modo completo ed organico, tutti i dati relativi ai siti interessati da procedimenti di bonifica;


15. È necessario prevedere che l’inserimento dei dati nell’ambito di tale banca dati costituisca adempimento degli obblighi a carico dei soggetti tenuti a tale inserimento;


16. È necessario prevedere un periodo transitorio di mantenimento della banca dati esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire alla Regione l’istituzione della nuova e, altresì, consentire a tutti i soggetti istituzionali e a tutti i soggetti privati di poter accedere alla stessa in modo semplice;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.