Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
CAPO IV
Disposizioni finanziarie. Disposizioni transitorie e finali
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell’articolo 1, già esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), continuano ad essere esercitate dai comuni che concludono i procedimenti in corso secondo le disposizioni della presente legge.
2. I procedimenti relativi ai siti interessati da inquinamento diffuso già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono e si concludono secondo le disposizioni ivi previste.
Art. 12
Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 , è istituita la banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 . Sono altresì stabilite le modalità per l’inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L’inserimento nella banca dati da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è resa contestualmente disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa acquista efficacia il giorno della data di pubblicazione sul BURT.
3. Fino alla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al comma 1, continua ad operare e a svolgere le sue funzioni la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25 /1998 - Art. 5 - Comma 1, lett. e bis - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati).
Art. 13
Clausola valutativa
1.
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione a quelli di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione di siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
b) l’attività specifica di formazione promossa dalla Regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) i risultati delle attività di controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale e di monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica esercitate dalla Regione;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della presente legge è stimata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 10.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per gli anni 2024 e 2025 e nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’anno 2026.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 15
Abrogazione della l.r. 30/2006
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.