Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
CAPO III
Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche alla l.r. 25/1998
Art. 7
Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale. Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 bis Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale
1. In attuazione dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006 , è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che comprende le sezioni di seguito indicate:
a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:
1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all’articolo 9, commi 4, 5 e 6;
2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali di riporto rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ad esito della quale è stato riscontrato il superamento di tali concentrazioni. In questa sezione sono indicati:
1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell’articolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 o situazioni di particolare criticità accertate dall’ARPAT in attesa della conferma degli accertamenti di legge;
2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell’articolo 245 del d.lgs. 152/2006 ;
3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell’articolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
4) i siti con avvio del procedimento determinato dall’inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);
5) i siti con avvio del procedimento determinato dall’inserimento nel piano o con procedimento attivato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni).
c) i siti soggetti ad interventi di bonifica: sezione contenente l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 del d.lgs. 152/2006 ove sono indicati:
1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all’articolo 242, commi 4, 5, 6, 7, e di cui all’articolo 249 del d.lgs. 152/2006 ;
2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell’articolo 242 bis del d.lgs. 152/2006 .
d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell’articolo 248 del d.lgs. 152/2006 , con indicazioni di eventuali vincoli d’uso.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 ), con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 , sono stabiliti i contenuti, i criteri, le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi. Sono altresì stabilite le modalità per l’inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L’inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì individuate le modalità di inserimento dei dati da parte dei soggetti obbligati ed interessati cui compete l’intervento di bonifica. L’inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte dei suddetti soggetti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
4. La banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, con riferimento alle sezioni di cui al comma 1, lettere b) e c), costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del PRB-PREC.
”.Art. 8
Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “
potenzialmente contaminati
” sono sostituite dalle seguenti: “
su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante
”.2. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “
potenzialmente contaminate
” sono sostituite dalle seguenti: “
su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante
”.Art. 9
Effetti del Piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
5. Se un sito è interessato da un procedimento di bonifica ed è inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, come individuate dall’articolo 5 bis, si determina:
a) il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere e degli interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 242 ter del d.lgs.152/2006 , fino:
1) all’eventuale accertamento di mancanza di superamento delle CSC, ai sensi dell’articolo 242, comma 3, del d.lgs.152/2006 ;
2) alla conclusione del procedimento per l’accertamento del mancato superamento delle CSR, ai sensi dell’articolo 242, comma 5, del d.lgs.152/2006 ;
3) alla certificazione di cui all’articolo 248, commi 2 e 2 bis, del d.lgs.152/2006 .
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti
redatti a cura del soggetto a cui compete l’intervento.
”.Art. 10
Interventi edilizi ammessi. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 25/1998
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dalla seguente:
“
1. Sui manufatti esistenti su un sito interessato da un procedimento di bonifica, inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati di cui all’articolo 5 bis, possono essere realizzati unicamente gli interventi edilizi di seguito elencati:
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.