Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
CAPO II
Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso
Art. 3
Individuazione e gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso
1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), il presente capo detta disposizioni relative al procedimento diretto ad accertare l’esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i casi di inquinamento da attività agricole che determinano contaminazione da nitrati o fitosanitari, regolati dalle relative norme di settore.
Art. 4
Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. Gli enti locali oppure l’ARPAT, nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalano alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso.
2.
La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:
a) un’analisi storica riferita all’area oggetto della segnalazione, utile a fornire informazioni sull’assenza di causa ed effetto tra eventuali attività singole esistenti o che sono state insediate nell’area per le quali sono state individuate, o sono in corso di individuazione, una o più responsabilità puntuali di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, collegabili alla contaminazione oggetto di valutazione;
b) un quadro conoscitivo, corredato da apposite cartografie comprensive degli eventuali siti puntuali con procedimento di bonifica ai sensi dell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 presenti nell’area oggetto di segnalazione, che metta in evidenza le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici interessate come definite dall’articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 , e il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;
c) una prima indicazione dell’areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo:
1) degli esiti analitici a disposizione per l’area e un censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee;
2) dell’individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione presente.
d) una eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti, qualora disponibile.
3. La struttura regionale competente procede, con il supporto dell’ARPAT ove necessario, alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di esito positivo della verifica di completezza formale da parte della struttura regionale competente ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, mediante deliberazione, dichiara l’avvio del procedimento per l’area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso, dà mandato alla struttura regionale competente di attivare il tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 6, al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell’area e, in caso di esito positivo dell’accertamento, di elaborare il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, secondo quanto disposto dall’articolo 239, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . In caso di esito negativo della verifica di completezza formale, il dirigente della struttura regionale competente, mediante decreto, dichiara di non doversi procedere ai sensi della citata disposizione.
Art. 5
Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la struttura regionale competente convoca il tavolo tecnico di cui all’articolo 6, il quale effettua gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verifica di una situazione di inquinamento diffuso nell’area segnalata.
2. La Giunta regionale, ad esito positivo delle attività di accertamento del tavolo tecnico, mediante deliberazione, individua l’area interessata da inquinamento diffuso ai fini della definizione del piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 4.
3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di individuazione dell’area interessata, il tavolo tecnico definisce una proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale che è approvato, anche per stralci, mediante deliberazione della Giunta regionale.
4.
Il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale ha ad oggetto una singola area interessata da inquinamento diffuso. Esso indica e contiene:
a) una prima definizione di area individuata a inquinamento diffuso;
b) il piano di monitoraggio ambientale delle matrici interessate;
c) gli interventi a breve, medio e lungo termine eventualmente necessari e la definizione dei soggetti attuatori;
d) il modello concettuale preliminare e definitivo;
e) la perimetrazione dell’area individuata a inquinamento diffuso, con mappatura delle isoconcentrazioni per i contaminanti riscontrati e per le diverse matrici interessate;
f) il valore di fondo antropico (VFA), anche mediante la definizione di specifici intervalli di VFA, applicabili alle diverse aree ed alle matrici interessate. I VFA oppure i relativi intervalli rappresentano i valori di concentrazione entro i quali gli enti competenti valutano, per i parametri e le matrici interessate, i nuovi valori in sostituzione delle CSC come previsto dall’allegato I, titolo V del d.lgs. 152/2006 ;
g) le eventuali prescrizioni necessarie ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica, provvedendo al contempo a dare comunicazione di rischio potenziale;
h) l’elenco dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e della relativa estensione della contaminazione presente nelle aree perimetrate, compresa la rappresentazione cartografica, per i parametri e le matrici che determinano inquinamento diffuso. Tali siti sono prioritari ai fini della bonifica;
i) la valutazione del rischio potenziale, sanitario e ambientale, da inquinamento diffuso per le matrici interessate;
l) un piano della comunicazione istituzionale del rischio potenziale sanitario e ambientale (PCRP) per le varie fasi, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;
m) gli obiettivi del piano e la programmazione degli interventi di risanamento, le misure di gestione o risanamento;
n) eventuali interventi o monitoraggi idonei a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni;
o) il relativo piano finanziario degli interventi.
5. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del PRB-PREC che indica la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato e delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.
Art. 6
Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso
1.
È istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso, di seguito definito “tavolo tecnico di coordinamento”, quale organismo consultivo della Giunta regionale per la condivisione delle scelte, la valutazione dei risultati, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l’individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse. Il tavolo tecnico di coordinamento ha, in particolare, il compito di:
a) accertare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la reale presenza di inquinamento diffuso per l’area interessata;
b) elaborare la proposta del piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, da ora in poi, indicato come “piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale”.
2.
Partecipano al tavolo tecnico di coordinamento i seguenti soggetti:
a) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente nella materia dell’agricoltura o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di difesa del suolo e protezione civile o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di sanità e welfare o suo delegato;
e) i dirigenti delle strutture di volta in volta interessate in relazione a specifiche aree o loro delegati;
f) un rappresentante tecnico della provincia o della Città metropolitana di Firenze interessata;
g) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;
h) un rappresentante tecnico degli enti parco, se coinvolti, previa acquisizione della necessaria intesa, qualora si tratti di ente parco istituito con legge dello Stato;
i) un rappresentante della direzione tecnica ed uno del dipartimento dell’ARPAT;
l) un rappresentante tecnico della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata;
m) un rappresentante tecnico dell’Autorità idrica toscana (AIT);
n) un rappresentante tecnico dell’autorità di bacino distrettuale interessata, previa acquisizione della necessaria intesa;
o) un rappresentante tecnico del gestore del servizio idrico integrato.
3. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.
4. La Giunta regionale, mediante deliberazione, definisce le modalità di funzionamento e gestione del tavolo tecnico di coordinamento.
5. La partecipazione alle sedute del tavolo tecnico di coordinamento è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.