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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

CAPO I
Procedimento per la bonifica dei siti inquinati. Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati
Art. 1
Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati
1. Fermo restando quanto disposto al comma 3, con la presente legge, la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Sito esternodecreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 ottobre 2023, n. 136 .
2. I comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma associata, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:
a) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 242 ter del d.lgs. 152/2006 ;
b) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 249 del d.lgs. 152/2006 ;
c) ai siti di cui all’Sito esternoarticolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 ;
d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006 e di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
e) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;
f) ai procedimenti relativi all’accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal capo II della presente legge.
Art. 2
Disciplina dell’esercizio delle funzioni
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 .
2. Anche al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, mediante una o più deliberazioni della Giunta regionale, secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell’economia circolare, di seguito definito (PRB-PREC), di cui all’Sito esternoarticolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 9 e 10 della l.r. 25/1998 .
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento, la Regione:
a) definisce le priorità d’intervento per i siti contaminati o potenzialmente contaminati, in conformità con gli indirizzi espressi dal PRB-PREC e, per i siti prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;
b) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, sia amministrativo-procedurale, supportando i comuni per eventuali ulteriori azioni da intraprendere;
c) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei finanziamenti regionali per le bonifiche ai fini della gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;
d) stabilisce le specifiche modalità di supporto tecnico-amministrativo per la bonifica, volte alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione, nell’ottica della riduzione del consumo di suolo;
e) gestisce e promuove l’integrazione delle banche dati regionali e degli enti locali;
f) stabilisce le modalità di supporto ai comuni da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;
g) nel rispetto della normativa statale di riferimento, fornisce indicazioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati;
h) definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l’approvazione e l’autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale, in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare, il controllo è esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestività dell’inserimento dei dati e delle informazioni nella banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , nonché mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica, da effettuare anche mediante la suddetta banca dati.
5. La Regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati da situazioni di maggior disagio ai sensi dell’articolo 80 della l.r. 68/2011 e, comunque, con situazioni di particolare complessità, attraverso:
a) il comitato tecnico di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 , che, ai sensi del comma 4 dello stesso, si riunisce almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che sia necessario;
b) l’attività di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all’articolo 2, comma 1, e la banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , attraverso i quali svolgere, coordinare e monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica.
6. In caso di accertata inerzia dei comuni nell’esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, secondo quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.