Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 6
Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso
1.
È istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso, di seguito definito “tavolo tecnico di coordinamento”, quale organismo consultivo della Giunta regionale per la condivisione delle scelte, la valutazione dei risultati, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l’individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse. Il tavolo tecnico di coordinamento ha, in particolare, il compito di:
a) accertare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la reale presenza di inquinamento diffuso per l’area interessata;
b) elaborare la proposta del piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, da ora in poi, indicato come “piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale”.
2.
Partecipano al tavolo tecnico di coordinamento i seguenti soggetti:
a) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente nella materia dell’agricoltura o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di difesa del suolo e protezione civile o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di sanità e welfare o suo delegato;
e) i dirigenti delle strutture di volta in volta interessate in relazione a specifiche aree o loro delegati;
f) un rappresentante tecnico della provincia o della Città metropolitana di Firenze interessata;
g) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;
h) un rappresentante tecnico degli enti parco, se coinvolti, previa acquisizione della necessaria intesa, qualora si tratti di ente parco istituito con legge dello Stato;
i) un rappresentante della direzione tecnica ed uno del dipartimento dell’ARPAT;
l) un rappresentante tecnico della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata;
m) un rappresentante tecnico dell’Autorità idrica toscana (AIT);
n) un rappresentante tecnico dell’autorità di bacino distrettuale interessata, previa acquisizione della necessaria intesa;
o) un rappresentante tecnico del gestore del servizio idrico integrato.
3. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.
4. La Giunta regionale, mediante deliberazione, definisce le modalità di funzionamento e gestione del tavolo tecnico di coordinamento.
5. La partecipazione alle sedute del tavolo tecnico di coordinamento è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.