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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 5
Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la struttura regionale competente convoca il tavolo tecnico di cui all’articolo 6, il quale effettua gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verifica di una situazione di inquinamento diffuso nell’area segnalata.
2. La Giunta regionale, ad esito positivo delle attività di accertamento del tavolo tecnico, mediante deliberazione, individua l’area interessata da inquinamento diffuso ai fini della definizione del piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 4.
3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di individuazione dell’area interessata, il tavolo tecnico definisce una proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale che è approvato, anche per stralci, mediante deliberazione della Giunta regionale.
4. Il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale ha ad oggetto una singola area interessata da inquinamento diffuso. Esso indica e contiene:
a) una prima definizione di area individuata a inquinamento diffuso;
b) il piano di monitoraggio ambientale delle matrici interessate;
c) gli interventi a breve, medio e lungo termine eventualmente necessari e la definizione dei soggetti attuatori;
d) il modello concettuale preliminare e definitivo;
e) la perimetrazione dell’area individuata a inquinamento diffuso, con mappatura delle isoconcentrazioni per i contaminanti riscontrati e per le diverse matrici interessate;
f) il valore di fondo antropico (VFA), anche mediante la definizione di specifici intervalli di VFA, applicabili alle diverse aree ed alle matrici interessate. I VFA oppure i relativi intervalli rappresentano i valori di concentrazione entro i quali gli enti competenti valutano, per i parametri e le matrici interessate, i nuovi valori in sostituzione delle CSC come previsto dall’allegato I, Sito esternotitolo V del d.lgs. 152/2006 ;
g) le eventuali prescrizioni necessarie ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica, provvedendo al contempo a dare comunicazione di rischio potenziale;
h) l’elenco dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e della relativa estensione della contaminazione presente nelle aree perimetrate, compresa la rappresentazione cartografica, per i parametri e le matrici che determinano inquinamento diffuso. Tali siti sono prioritari ai fini della bonifica;
i) la valutazione del rischio potenziale, sanitario e ambientale, da inquinamento diffuso per le matrici interessate;
l) un piano della comunicazione istituzionale del rischio potenziale sanitario e ambientale (PCRP) per le varie fasi, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;
m) gli obiettivi del piano e la programmazione degli interventi di risanamento, le misure di gestione o risanamento;
n) eventuali interventi o monitoraggi idonei a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni;
o) il relativo piano finanziario degli interventi.
5. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del PRB-PREC che indica la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato e delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.