Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 4
Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. Gli enti locali oppure l’ARPAT, nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalano alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso.
2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:
a) un’analisi storica riferita all’area oggetto della segnalazione, utile a fornire informazioni sull’assenza di causa ed effetto tra eventuali attività singole esistenti o che sono state insediate nell’area per le quali sono state individuate, o sono in corso di individuazione, una o più responsabilità puntuali di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, collegabili alla contaminazione oggetto di valutazione;
b) un quadro conoscitivo, corredato da apposite cartografie comprensive degli eventuali siti puntuali con procedimento di bonifica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 presenti nell’area oggetto di segnalazione, che metta in evidenza le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici interessate come definite dall’Sito esternoarticolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 , e il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;
c) una prima indicazione dell’areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo:
1) degli esiti analitici a disposizione per l’area e un censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee;
2) dell’individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione presente.
d) una eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti, qualora disponibile.
3. La struttura regionale competente procede, con il supporto dell’ARPAT ove necessario, alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di esito positivo della verifica di completezza formale da parte della struttura regionale competente ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, mediante deliberazione, dichiara l’avvio del procedimento per l’area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso, dà mandato alla struttura regionale competente di attivare il tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 6, al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell’area e, in caso di esito positivo dell’accertamento, di elaborare il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 239, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . In caso di esito negativo della verifica di completezza formale, il dirigente della struttura regionale competente, mediante decreto, dichiara di non doversi procedere ai sensi della citata disposizione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.