Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 2
Disciplina dell’esercizio delle funzioni
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 .
2. Anche al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, mediante una o più deliberazioni della Giunta regionale, secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell’economia circolare, di seguito definito (PRB-PREC), di cui all’articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 9 e 10 della l.r. 25/1998 .
3.
In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento, la Regione:
a) definisce le priorità d’intervento per i siti contaminati o potenzialmente contaminati, in conformità con gli indirizzi espressi dal PRB-PREC e, per i siti prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;
b) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, sia amministrativo-procedurale, supportando i comuni per eventuali ulteriori azioni da intraprendere;
c) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei finanziamenti regionali per le bonifiche ai fini della gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;
d) stabilisce le specifiche modalità di supporto tecnico-amministrativo per la bonifica, volte alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione, nell’ottica della riduzione del consumo di suolo;
e) gestisce e promuove l’integrazione delle banche dati regionali e degli enti locali;
f) stabilisce le modalità di supporto ai comuni da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;
g) nel rispetto della normativa statale di riferimento, fornisce indicazioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati;
h) definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l’approvazione e l’autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale, in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare, il controllo è esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestività dell’inserimento dei dati e delle informazioni nella banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , nonché mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica, da effettuare anche mediante la suddetta banca dati.
5.
La Regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati da situazioni di maggior disagio ai sensi dell’articolo 80 della l.r. 68/2011 e, comunque, con situazioni di particolare complessità, attraverso:
a) il comitato tecnico di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 , che, ai sensi del comma 4 dello stesso, si riunisce almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che sia necessario;
b) l’attività di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all’articolo 2, comma 1, e la banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 , attraverso i quali svolgere, coordinare e monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica.
6. In caso di accertata inerzia dei comuni nell’esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, secondo quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.