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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 13
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione a quelli di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione di siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
b) l’attività specifica di formazione promossa dalla Regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) i risultati delle attività di controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale e di monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica esercitate dalla Regione;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.