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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 12
Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 , è istituita la banca dati di cui all’articolo 5 bis della l.r. 25/1998 . Sono altresì stabilite le modalità per l’inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L’inserimento nella banca dati da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è resa contestualmente disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa acquista efficacia il giorno della data di pubblicazione sul BURT.
3. Fino alla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al comma 1, continua ad operare e a svolgere le sue funzioni la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25 /1998 - Art. 5 - Comma 1, lett. e bis - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.