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Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 1
Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati
1. Fermo restando quanto disposto al comma 3, con la presente legge, la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Sito esternodecreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 ottobre 2023, n. 136 .
2. I comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma associata, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:
a) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 242 ter del d.lgs. 152/2006 ;
b) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 249 del d.lgs. 152/2006 ;
c) ai siti di cui all’Sito esternoarticolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 ;
d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006 e di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
e) ai procedimenti disciplinati dall’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;
f) ai procedimenti relativi all’accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal capo II della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.