Legge regionale 31 luglio 2024, n. 34
Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 1
Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), le parole: “
nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali")
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel calendario di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali)
”.2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/2009 le parole: “
, previo parere favorevole dell’azienda USL competente
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.