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Legge regionale 31 luglio 2024, n. 33

Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale);


Considerato quanto segue:


1.Al fine di colmare una lacuna normativa presente nella l.r. 1/2009 è opportuno inserire una previsione che attiene alla sostituzione temporanea dell’Avvocato generale in caso di vacanza dell’incarico da parte del Direttore generale, salvaguardando comunque l’autonomia nell’esercizio delle funzioni di tutela giurisdizionale proprie delle avvocature degli enti pubblici, prevedendo il necessario avvalimento, per l’esercizio delle predette funzioni, di un dirigente dell’Avvocatura.


Approva la presente legge

Art. 1
Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
2 bis. In caso di vacanza dell’incarico di Avvocato generale, il Presidente della Giunta regionale, per il periodo di cui al comma 2, può attribuire l’incarico stesso al Direttore generale, il quale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla l.r. 63/2005 , si avvale di un dirigente assegnato all’Avvocatura regionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis, comma 2, della medesima l.r. 63/2005 .
”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.