Menù di navigazione

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 33

Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 1
Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
2 bis. In caso di vacanza dell’incarico di Avvocato generale, il Presidente della Giunta regionale, per il periodo di cui al comma 2, può attribuire l’incarico stesso al Direttore generale, il quale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla l.r. 63/2005 , si avvale di un dirigente assegnato all’Avvocatura regionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis, comma 2, della medesima l.r. 63/2005 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.