Legge regionale 31 luglio 2024, n. 33
Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale);
Considerato quanto segue:
1.Al fine di colmare una lacuna normativa presente nella l.r. 1/2009 è opportuno inserire una previsione che attiene alla sostituzione temporanea dell’Avvocato generale in caso di vacanza dell’incarico da parte del Direttore generale, salvaguardando comunque l’autonomia nell’esercizio delle funzioni di tutela giurisdizionale proprie delle avvocature degli enti pubblici, prevedendo il necessario avvalimento, per l’esercizio delle predette funzioni, di un dirigente dell’Avvocatura.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

