Legge regionale 31 luglio 2024, n. 32
Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 6
Programmazione forestale regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il piano forestale regionale resta in vigore cinque anni dalla sua entrata in vigore ed è soggetto ad aggiornamento e revisione al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale definiti nel PRS.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.