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Legge regionale 31 luglio 2024, n. 32

Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024

Art. 5
Disposizione transitorie. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2015
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), è inserito il seguente:
1 quater. I nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, programmano le politiche settoriali e intersettoriali con proiezione temporale pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento con riserva del Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazione, nei contenuti del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.