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Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31

Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-quinquies, secondo cui compete alla regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e, in particolare, l'articolo 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);


Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse “ARRR” S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Approvazione del Piano regionale sulla qualità dell'aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014 );


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 , come novellato dalla l.r. 24/2022 , dispone che nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, sia ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs. 192/2005 come modificato dal Sito esternod.lgs. 48/2020 che ha esteso la definizione di “impianto termico” comprendendo anche gli impianti a biomassa legnosa, indipendentemente dalla loro potenza;


2. L'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido rappresenta, alla luce degli studi che ne confermano l’incidenza rilevante o in termini di emissioni, uno strumento necessario per poter disporre di un quadro conoscitivo generale finalizzato ad orientare al meglio le politiche legate alla qualità dell’aria;


3. L’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, pertanto, contribuisce all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla l.r. 74/2019 , anche al fine di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria;


4.La normativa nazionale di cui al Sito esternod.lgs. 192/2005 , così come novellata dal Sito esternod.lgs. 48/2020 , definisce un quadro di adempimenti ed obblighi diversificato in base alla potenza nominale degli impianti a biocombustibile solido, prevedendo:


a) per i soli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale pari o superiore a 10 kilowatt (kW), gli stessi obblighi di accatastamento, manutenzione ed efficienza energetica stabiliti con riferimento a tutti gli altri impianti termici;


b) la qualificazione come impianti termici, per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale inferiore a 10 kW, senza, tuttavia, definire obblighi in materia di efficienza energetica riferiti a tali tipologie di impianto.


5. Le regole a cui gli impianti alimentati a biocombustibile solido sono soggetti, in termini di gestione e manutenzione, sono determinate da norme tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che stabiliscono i livelli e gli standard di qualità e di operatività validi uniformemente a livello nazionale;


6. In coerenza con il PRQA e per ottemperare agli obiettivi fissati dall’Unione europea, si ritiene necessario incentivare l’accatastamento degli impianti di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, non soggetti alle norme tecniche nazionali in materia di efficientamento energetico di cui al Sito esternod.p.r. 74/2013 , allo scopo di poter disporre di un quadro conoscitivo completo della presenza di tali impianti nel territorio regionale;


7. Tenuto conto della necessità di assicurare un quadro di certezza ai cittadini toscani in merito agli obblighi connessi all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nonché al relativo regime sanzionatorio, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:

Art. 1
Condizioni per l’ammissione agli incentivi regionali per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 39/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
2 bis. L’accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido da effettuare ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3, o l’attestazione circa il possesso degli impianti ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3 ter, costituisce condizione per l’accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.
”.
Art. 2
Precisazioni in ordine alle modalità di disciplina dell’accatastamento degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), Sito esternodel d.lgs.192/2005 . Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
3 bis. Sono esclusi dall’accatastamento di cui al comma 3:
a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi o complementi di arredo;
b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiale.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
3 ter. Ai fini di cui all’articolo 22, comma 2 bis, nonché al fine di costruire un quadro conoscitivo completo di tutti gli impianti termici, i soggetti in possesso degli impianti di cui al comma 3 bis, possono attestare di essere in possesso di uno degli impianti esclusi dall’obbligo di accatastamento, mediante una auto-dichiarazione, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 stabilisce le modalità della trasmissione delle attestazioni che sono effettuate senza oneri a carico dei soggetti interessati.
”.
Art. 3
Precisazioni in ordine alle sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), ivi inclusi gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 .
”.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.5
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.