Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31
Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la

Visto il

Visto il regolamento emanato con


Visto il regolamento emanato con


Visto il

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );
Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal

Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse “ARRR” S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Approvazione del Piano regionale sulla qualità dell'aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014 );
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 , come novellato dalla l.r. 24/2022 , dispone che nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, sia ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi articolo 2, comma 1, lettera l tricies),


2. L'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido rappresenta, alla luce degli studi che ne confermano l’incidenza rilevante o in termini di emissioni, uno strumento necessario per poter disporre di un quadro conoscitivo generale finalizzato ad orientare al meglio le politiche legate alla qualità dell’aria;
3. L’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, pertanto, contribuisce all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla l.r. 74/2019 , anche al fine di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria;
4.La normativa nazionale di cui al


a) per i soli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale pari o superiore a 10 kilowatt (kW), gli stessi obblighi di accatastamento, manutenzione ed efficienza energetica stabiliti con riferimento a tutti gli altri impianti termici;
b) la qualificazione come impianti termici, per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale inferiore a 10 kW, senza, tuttavia, definire obblighi in materia di efficienza energetica riferiti a tali tipologie di impianto.
5. Le regole a cui gli impianti alimentati a biocombustibile solido sono soggetti, in termini di gestione e manutenzione, sono determinate da norme tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che stabiliscono i livelli e gli standard di qualità e di operatività validi uniformemente a livello nazionale;
6. In coerenza con il PRQA e per ottemperare agli obiettivi fissati dall’Unione europea, si ritiene necessario incentivare l’accatastamento degli impianti di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, non soggetti alle norme tecniche nazionali in materia di efficientamento energetico di cui al

7. Tenuto conto della necessità di assicurare un quadro di certezza ai cittadini toscani in merito agli obblighi connessi all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nonché al relativo regime sanzionatorio, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1
Condizioni per l’ammissione agli incentivi regionali per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 39/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
“
2 bis. L’accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido da effettuare ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3, o l’attestazione circa il possesso degli impianti ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3 ter, costituisce condizione per l’accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.
”.Art. 2
Precisazioni in ordine alle modalità di disciplina dell’accatastamento degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies),
del d.lgs.192/2005 . Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
3 bis. Sono esclusi dall’accatastamento di cui al comma 3:
a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi o complementi di arredo;
b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiale.
”.3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
3 ter. Ai fini di cui all’articolo 22, comma 2 bis, nonché al fine di costruire un quadro conoscitivo completo di tutti gli impianti termici, i soggetti in possesso degli impianti di cui al comma 3 bis, possono attestare di essere in possesso di uno degli impianti esclusi dall’obbligo di accatastamento, mediante una auto-dichiarazione, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 stabilisce le modalità della trasmissione delle attestazioni che sono effettuate senza oneri a carico dei soggetti interessati.
”.
Art. 3
Precisazioni in ordine alle sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Il comma 6 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), ivi inclusi gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’
articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 .
”.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.5
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.