Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31
Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 3
Precisazioni in ordine alle sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Il comma 6 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), ivi inclusi gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.