Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31
Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 2
Precisazioni in ordine alle modalità di disciplina dell’accatastamento degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), del d.lgs.192/2005 . Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
3 bis. Sono esclusi dall’accatastamento di cui al comma 3:
a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi o complementi di arredo;
b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiale.
”.3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
3 ter. Ai fini di cui all’articolo 22, comma 2 bis, nonché al fine di costruire un quadro conoscitivo completo di tutti gli impianti termici, i soggetti in possesso degli impianti di cui al comma 3 bis, possono attestare di essere in possesso di uno degli impianti esclusi dall’obbligo di accatastamento, mediante una auto-dichiarazione, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 stabilisce le modalità della trasmissione delle attestazioni che sono effettuate senza oneri a carico dei soggetti interessati.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.