Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31
Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
Art. 1
Condizioni per l’ammissione agli incentivi regionali per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 39/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
“
2 bis. L’accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido da effettuare ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3, o l’attestazione circa il possesso degli impianti ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3 ter, costituisce condizione per l’accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.