Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31
Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12 agosto 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'
articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);Visto il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-quinquies, secondo cui compete alla regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;Visto il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e, in particolare, l'articolo 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;Visto il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'
articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );Visto il
decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );
Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse “ARRR” S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Approvazione del Piano regionale sulla qualità dell'aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014 );
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 , come novellato dalla l.r. 24/2022 , dispone che nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, sia ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi articolo 2, comma 1, lettera l tricies),
del d.lgs. 192/2005 come modificato dal
d.lgs. 48/2020 che ha esteso la definizione di “impianto termico” comprendendo anche gli impianti a biomassa legnosa, indipendentemente dalla loro potenza;2. L'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido rappresenta, alla luce degli studi che ne confermano l’incidenza rilevante o in termini di emissioni, uno strumento necessario per poter disporre di un quadro conoscitivo generale finalizzato ad orientare al meglio le politiche legate alla qualità dell’aria;
3. L’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, pertanto, contribuisce all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla l.r. 74/2019 , anche al fine di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria;
4.La normativa nazionale di cui al
d.lgs. 192/2005 , così come novellata dal
d.lgs. 48/2020 , definisce un quadro di adempimenti ed obblighi diversificato in base alla potenza nominale degli impianti a biocombustibile solido, prevedendo:a) per i soli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale pari o superiore a 10 kilowatt (kW), gli stessi obblighi di accatastamento, manutenzione ed efficienza energetica stabiliti con riferimento a tutti gli altri impianti termici;
b) la qualificazione come impianti termici, per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale inferiore a 10 kW, senza, tuttavia, definire obblighi in materia di efficienza energetica riferiti a tali tipologie di impianto.
5. Le regole a cui gli impianti alimentati a biocombustibile solido sono soggetti, in termini di gestione e manutenzione, sono determinate da norme tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che stabiliscono i livelli e gli standard di qualità e di operatività validi uniformemente a livello nazionale;
6. In coerenza con il PRQA e per ottemperare agli obiettivi fissati dall’Unione europea, si ritiene necessario incentivare l’accatastamento degli impianti di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, non soggetti alle norme tecniche nazionali in materia di efficientamento energetico di cui al
d.p.r. 74/2013 , allo scopo di poter disporre di un quadro conoscitivo completo della presenza di tali impianti nel territorio regionale;7. Tenuto conto della necessità di assicurare un quadro di certezza ai cittadini toscani in merito agli obblighi connessi all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nonché al relativo regime sanzionatorio, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

