Legge regionale 29 luglio 2024, n. 30
Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2024
Art. 2
Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2016
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 , le parole: “
ed inferiore ai
” sono sostituite dalle seguenti: “e fino a
”.2. Alla fine dell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “
, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità
”.3. { Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:}
{“b bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo;”.} (2)
4. { Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, è aggiunto il seguente:}
{“1 bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all’articolo 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalità per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).”.} (2)
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



