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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 26

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’Sito esternoarticolo 118, comma primo, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , e, in particolare l’articolo 19, commi da 5 bis a 5 sexies;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 );


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire una maggiore spendibilità delle esperienze formative, è opportuno consentire a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l’impiego, la possibilità di svolgere i servizi di individuazione e validazione delle competenze. Il Sito esternod.lgs. 13/2013 prevede, infatti, che gli enti titolati ad erogare, in tutto o in parte, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze possano essere sia soggetti pubblici, sia privati e che ci sia una dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;


2. Al fine di definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta, si specifica che la procedura per il riconoscimento non prevede finanziamenti pubblici e che gli stessi possono essere eventualmente erogati in una fase successiva;


3. Per esigenze di carattere organizzativo si rende necessario prevedere che la concessione delle agevolazioni per i tirocini possa avvenire anche tramite l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);


4. I commi da 5 quater a 5 sexies dell’Sito esternoarticolo 19 del d.l. 98/2011 , convertito dalla Sito esternol. 111/2011 , inseriti dalla Sito esternolegge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), hanno riorganizzato il sistema scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2024–2025, prevedendo che la Regione provveda autonomamente al dimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri e nei limiti del contingente annuale individuati dalla normativa nazionale. Si rende pertanto necessario prevedere un potere sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti delle province, che sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio, con particolare riferimento alla formulazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, da esercitare in caso di inadempimento di queste ultime, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni nazionali sul dimensionamento, nel rispetto dell’autonomia degli enti inadempienti e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione di cui all’Sito esternoarticolo 118 della Costituzione ;


5. Al fine di predisporre, in tempi utili, tutti gli atti necessari per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2025-2026, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 14 ter della l.r. 32/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 14 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati:
a) dai centri per l’impiego;
b) dai soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis;
c) dai soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20 ter;
d) dai soggetti promotori dei tirocini non curriculari di cui all’articolo 17 ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
1 bis. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.
”.
Art. 2
Catalogo regionale dell'offerta formativa. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
3 bis. La Regione può istituire ulteriori cataloghi per specifiche categorie di utenti, che vengono resi disponibili dai centri per l'impiego nell’esercizio delle loro attività di politica attiva.
”.
Art. 3
Integrazione dei sistemi informativi regionali. Modifiche all’articolo 16 ter della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
1 bis. Il sistema informativo regionale è accessibile ai soggetti di cui all’articolo 14 ter, nei limiti in cui è necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti con la presente legge.
”.
Art. 4
Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 le parole: “
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata previa autorizzazione del
progetto formativo presentato dall’organismo formativo accreditato, a seguito di avviso che non prevede finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto stesso. L’organismo formativo accreditato sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.
”.
Art. 5
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
”.
2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 17 ter le parole: “
e dell’ANPAL
”, sono soppresse.
Art. 6
Agevolazioni per i tirocini. Modifiche all’articolo 17 sexies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 17 sexies della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
La Regione
” sono inserite le seguenti: “
, anche tramite l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter,
” e le parole: “
al tirocinante. Può altresì
” sono sostituite dalle seguenti: “
al tirocinante e può altresì
”.
Art. 7
Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica
” sono inserite le seguenti: “
, approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2022 è inserito il seguente:
2 bis 1. Al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e le esigenze di carattere unitario, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi nei confronti delle province e della città metropolitana qualora siano inadempienti nell’approvazione dei piani dei cui all’articolo 29, comma 2, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
”.
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.