Legge regionale 3 luglio 2024, n. 26
Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’

Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire una maggiore spendibilità delle esperienze formative, è opportuno consentire a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l’impiego, la possibilità di svolgere i servizi di individuazione e validazione delle competenze. Il

2. Al fine di definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta, si specifica che la procedura per il riconoscimento non prevede finanziamenti pubblici e che gli stessi possono essere eventualmente erogati in una fase successiva;
3. Per esigenze di carattere organizzativo si rende necessario prevedere che la concessione delle agevolazioni per i tirocini possa avvenire anche tramite l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);
4. I commi da 5 quater a 5 sexies dell’




5. Al fine di predisporre, in tempi utili, tutti gli atti necessari per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2025-2026, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 14 ter della l.r. 32/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 14 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
“
1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati:
a) dai centri per l’impiego;
b) dai soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis;
c) dai soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20 ter;
d) dai soggetti promotori dei tirocini non curriculari di cui all’articolo 17 ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio.
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
1 bis. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.
”.Art. 2
Catalogo regionale dell'offerta formativa. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. La Regione può istituire ulteriori cataloghi per specifiche categorie di utenti, che vengono resi disponibili dai centri per l'impiego nell’esercizio delle loro attività di politica attiva.
”.Art. 3
Integrazione dei sistemi informativi regionali. Modifiche all’articolo 16 ter della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il sistema informativo regionale è accessibile ai soggetti di cui all’articolo 14 ter, nei limiti in cui è necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti con la presente legge.
”.Art. 4
Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 le parole: “
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata previa autorizzazione del
progetto formativo presentato dall’organismo formativo accreditato, a seguito di avviso che non prevede finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto stesso. L’organismo formativo accreditato sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.
”.Art. 5
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
”.2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 17 ter le parole: “
e dell’ANPAL
”, sono soppresse.Art. 6
Agevolazioni per i tirocini. Modifiche all’articolo 17 sexies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 17 sexies della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
La Regione
” sono inserite le seguenti: “
, anche tramite l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter,
” e le parole: “
al tirocinante. Può altresì
” sono sostituite dalle seguenti: “
al tirocinante e può altresì
”.Art. 7
Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica
” sono inserite le seguenti: “
, approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2022 è inserito il seguente:
“
2 bis 1. Al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e le esigenze di carattere unitario, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi nei confronti delle province e della città metropolitana qualora siano inadempienti nell’approvazione dei piani dei cui all’articolo 29, comma 2, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
”.Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.