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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 26

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 7
Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica
” sono inserite le seguenti: “
, approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2022 è inserito il seguente:
2 bis 1. Al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e le esigenze di carattere unitario, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi nei confronti delle province e della città metropolitana qualora siano inadempienti nell’approvazione dei piani dei cui all’articolo 29, comma 2, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.