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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 26

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 1
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 14 ter della l.r. 32/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 14 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati:
a) dai centri per l’impiego;
b) dai soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis;
c) dai soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20 ter;
d) dai soggetti promotori dei tirocini non curriculari di cui all’articolo 17 ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
1 bis. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.